Normative sui Lampeggianti di Emergenza e sul loro utilizzo
Omologazione lampeggianti per la circolazione Stradale (ECE-r65)
Tale direttiva Indica il colore della luce, i valori di luminosità, la distribuzione della luce, le istruzioni di fissaggio, ecc.
Link testo completo della normativa sul sito www.unece.org (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite)
Nella marcatura visibile nell'immagine in alto la silga "TA1 (E1) 002738" indica che il lampeggiante soddisfa la direttiva ECE-R65 ed è quindi omologato per la circolzazione stradale.Legenda:
CE = Marchio CE
E1 = Marcatura di controllo (il numero dopo la E indica il paese europeo presso cui è stata fatta l'omologazione (es. 1 = Germania, 3 = Italia, 9 = Spagna)
TA1
T = Lampeggiante visibile a 360°; X = Lampeggiante che punta verso una sola direzione
A = Amber (Arancione); B = Blue (blu)
1 = Notte; 2 = Giorno e notte
TA1 = Lampeggiante arancione con modalità notte a norma ECE-R65
TB2 = Lampeggiante blu con modalità giorno/notte a norma ECE-R65
XA1 = Lampeggiante direzionale arancione con modalità notte a norma ECE-R65
Posizionamento e Fissaggio dei Lampeggianti
Il lampeggiante deve essere posizionato sul veicolo in modo che la segnalazione ottica sia riconoscibile da ogni posizione in un raggio di 25 m (vedere il grafico 1).
Se questo non è possibile, si devono montare ulteriori sistemi di segnalazione (ad es. altri lampeggianti) sul veicolo (vedere il grafico 2).
Il lampeggiante inoltre deve essere fissato al veicolo in modo che dopo averlo montato correttamente non siano più necessarie delle regolazioni (ECE-R65 5.2).
Quando è Consentito/necessario l'utilizzo dei lampeggianti
Lo stesso articolo stabilisce inoltre che i Lampeggianti supplementari Gialli o Arancioni devono essere installati:
- sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità
- sui mezzi d'opera
- sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso
- sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani
- sui veicoli per la pulizia della strada e la manutenzione della strada
- sulle macchine agricole ovvero operatrici
- sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica
L'articolo 177 del CdS invece stabilisce che i Lampeggianti supplementari Blu devono essere utilizzati sui mezzi:
- adibiti a servizi di polizia
- antincendio
- di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
- del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
- di soccorso umano quali autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi
- di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila